Art. 5 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Art. 5

LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

In vigore dal 25 feb 1994
La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro. La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
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