Art. 3
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
In vigore dal 11 apr 1958
Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell', la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'.
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