Art. 3 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Art. 3

LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

In vigore dal 11 apr 1958
Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell', la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269#art-3