Art. 2
LEGGE 18 marzo 1958, n. 269
In vigore dal 11 apr 1958
La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.
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