Art. 8
LEGGE 18 marzo 1958, n. 240
In vigore dal 18 apr 1958
L'art. 6 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:
"I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di calamità naturali in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al presidente del Magistrato per il Po per quanto riguarda il corso del Po e dei suoi affluenti ed ai Provveditorati alle opere pubbliche negli altri casi, sempre che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare ad un Sottosegretario di Stato o ad un funzionario la direzione dei servizi di soccorso, ai sensi dell' del decreto stesso.
Il presidente del Magistrato per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche provvedono in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnati dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi calamitosi".
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