Art. 7
LEGGE 18 marzo 1958, n. 240
In vigore dal 18 apr 1958
L'art. 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
"Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534".
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