Art. 2 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 240

Art. 2

LEGGE 18 marzo 1958, n. 240

In vigore dal 18 apr 1958
Il vicepresidente del Magistrato per il Po esercita le attribuzioni che in base alle vigenti disposizioni spettano al viceprovveditore alle opere pubbliche. Le disposizioni dell'art. 303 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche nei confronti del Magistrato per il Po.
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