Art. 12 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 240

Art. 12

LEGGE 18 marzo 1958, n. 240

In vigore dal 18 apr 1958
Presso il Magistrato per il Po sono istituiti un ufficio distaccato della Corte dei conti ed un ufficio della Ragioneria generale dello Stato. All'ufficio distaccato della Corte dei conti si applica l'art. 13 della legge 12 luglio 1956, n. 735. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TOGNI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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