Art. 66 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 66

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Le disposizioni in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1953 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MORO - MEDICI - GONELLA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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