Art. 64
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cesserà l'Amministrazione fiduciaria italiana.
Il funzionario più elevato in grado della Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero.
Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovrà, in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.
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