Art. 63
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
È abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.
Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.
Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali.
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