Art. 62
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.
La relativa concessione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
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