Art. 60 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 60

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Le disposizioni di cui ai precedenti sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni. Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione. Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.
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