Art. 6 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 6

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
L'assistenza è estesa: a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi: quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento; quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale; quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale. L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge. L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278, e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore: b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finchè duri lo stato di dispersione.
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