Art. 55
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
I benefici di cui ai precedenti sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-55