Art. 54 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 54

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.
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