Art. 52 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 52

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovrà prestare idonea cauzione.
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