Art. 50
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.
Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.
Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiesto ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.
Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.
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