Art. 49 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 49

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza, dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti. Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita. Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è definitivo.
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