Art. 46 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 46

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il fondo del Comitato provinciale è costituito: a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale; b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa; c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possono funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale; d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini; e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a beneficio degli orfani della guerra; f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso: g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 9 e 27; h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e al secondo comma dell' del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e nuove aggiunte e modificazioni.
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