Art. 45
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Il fondo centrale è costituito:
a) da uno stanziamento di fondi inscritto in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;
b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere e non destinate a speciali enti od istituti;
c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;
d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;
e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a beneficio degli orfani di guerra;
f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, dei proventi della pubblicità, istituiti o da istituirsi nella sfera di competenza delle Amministrazioni governative e di quella delle Province, Comuni ed Enti di diritto pubblico, nonchè su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;
g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, sui contributi sindacali obbligatori;
h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'.
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