Art. 42
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.
Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.
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