Art. 41
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.
Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra sano scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.
Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.
Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-41