Art. 39 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 39

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore secondo le norme attualmente in vigore, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 340 del Codice civile, deve darne notizia al tribunale, è obbligata, pure, a darne avviso al Comitato provinciale. Il tribunale, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne. La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la eseguita notizia al tribunale e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale. La madre che ha la patria potestà dà uguale avviso al Comitato provinciale. Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice tutelare il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.
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