Art. 38 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 38

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al giudice tutelare la esclusione o la rimozione del tutore, del produttore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 e 384 del Codice civile.
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