Art. 31
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.
Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.
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