Art. 3
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera, nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti, da qualsiasi tassa o diritto.
L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.
Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.
Storico versioni
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