Art. 24
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.
Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva.
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