Art. 22 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 22

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365#art-22