Art. 22
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.
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