Art. 21
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Persone dell'uno e dell'altro sesso le quali, per uffici ricoperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.
Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.
Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure di intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.
Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.
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