Art. 2
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza, agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.
L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.
L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.
Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza, e difesa da parte della Avvocatura dello Stato.
Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.
Storico versioni
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