Art. 17 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

Art. 17

LEGGE 13 marzo 1958, n. 365

In vigore dal 7 mag 1958
La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica. La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.
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