Art. 1
LEGGE 13 marzo 1958, n. 365
In vigore dal 7 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.
Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.
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