Art. 23
ConvenzioneTitolo IV

Art. 23

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In vigore dal 6 mag 1958
Le Autorità competenti: 1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione; 2) si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione; 3) si comunicheranno l'un l'altro le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.
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