Convenzione›Titolo I
Art. 1
15 / 40In vigore dal 6 mag 1958
Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'irlanda del Nord.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale;
Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio della altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima;
Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione:
1) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda del Nord;
2) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
3) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione in vigore nel territorio dell'una o della altra Parte contraente come specificata nell', ed i riferimenti alla legislazione dell'una e dell'altra l'arte saranno interpretati in conformità;
4) "autorità competente" ed "organismo di assicurazione" significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro, del Lavoro e dell'Assicurazione Nazionale per l'Irlanda del Nord;
5) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualità di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione;
6) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione specificata alla lettera a), numero 1, del paragrafo 1) dell'.
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