Art. 1
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 6 mag 1958
Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'irlanda del Nord. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. Animati dalla volontà di collaborare nel campo sociale; Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio della altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima; Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte; Hanno convenuto quanto segue: Ai fini della presente Convenzione: 1) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda del Nord; 2) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie; 3) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione in vigore nel territorio dell'una o della altra Parte contraente come specificata nell', ed i riferimenti alla legislazione dell'una e dell'altra l'arte saranno interpretati in conformità; 4) "autorità competente" ed "organismo di assicurazione" significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui è affidata la gestione di uno o più regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro, del Lavoro e dell'Assicurazione Nazionale per l'Irlanda del Nord; 5) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualità di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione; 6) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione specificata alla lettera a), numero 1, del paragrafo 1) dell'.
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