Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957. 42 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 9 Articolo 9 1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicu Art. 10 Articolo 10 Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga dur Art. 11 Articolo 11 Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca t Art. 12 Articolo 12 Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le modalità per il con Art. 13 Articolo 13 Agli effetti del presente Titolo "prestazioni per malattia di lunga durata pre Art. 14 Articolo 14 1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale sia Stato Art. 15 Articolo 15 1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritt Art. 16 Articolo 16 1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una Art. 17 Articolo 17 Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenen Art. 18 Articolo 18 1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia diritto ad una Art. 19 Articolo 19 1. Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento d Art. 20 Articolo 20 1. Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli II, III IV e V del p Art. 21 Articolo 21 1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, Art. 22 Articolo 22 Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte contr titolo I DEFINIZIONI E APPLICAZIONI
Art. 1 Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del N Art. 2 Articolo 2 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto rigua titolo II DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 Articolo 3 1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e frui Art. 4 Articolo 4 La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Mi Art. 5 Articolo 5 1. Salve le disposizioni di cui ai paragrafo 2) del presente articolo, qualora Art. 6 Articolo 6 Fermo quanto disposto all'art. 4: a) quando un cittadino italiano, occupato al Art. 7 Articolo 7 1. Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 8 Articolo 8 1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si trasferiscono dal titolo IV DISPOSIZIONI VARIE
Art. 23 Articolo 23 Le Autorità competenti: 1) procederanno a tutte le intese amministrative che s Art. 24 Articolo 24 Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'a Art. 25 Articolo 25 1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previs Art. 26 Articolo 26 Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere present Art. 27 Articolo 27 Le autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere Art. 28 Articolo 28 Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte con Art. 29 Articolo 29 1. Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla p Art. 30 Articolo 30 Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di di Art. 31 Articolo 31 Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni Art. 32 Articolo 32 Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla Art. 33 Articolo 33 1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, abbia lasciato Art. 34 Articolo 34 Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle Art. 35 Articolo 35 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà conferire un diritto Art. 36 Articolo 36 1. Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qual Art. 37 Articolo 37. Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o più accordi basati su Art. 38 Articolo 38 Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da Art. 39 Articolo 39 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc Art. 40 Articolo 40 La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360