Art. 7
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 20 nov 1960
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica ha facoltà di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall' del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti .
Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari, devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro.
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