Art. 5
LEGGE 13 marzo 1958, n. 296
In vigore dal 14 ago 1958
Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanità, in conformità alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanità concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attività sanitarie ed all'uopo può promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e può chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie.
I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attività sanitarie, di concerto col Ministro per la sanità.
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