Art. 10 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

Art. 10

LEGGE 13 marzo 1958, n. 296

In vigore dal 14 ago 1958
Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanità, fino all'approvazione del relativo bilancio, sarà provveduto con gli stanziamenti già stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro. Per le spese relative ai nuovi servizi sarà provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.
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