Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 1958
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAMBRONI - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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