Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi, Conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi, Conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni. 25 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di impos Art. 2 La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti: A) per l'It Art. 3 I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'impos Art. 4 I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una p Art. 5 I beni non contemplati dagli articoli 3 e 4 sono assoggettati all'imposta nello Stato nel Art. 6 I debiti che gravano i beni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione o che so Art. 7 Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto di ciascuno St Art. 8 La presente Convenzione non può portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualm Art. 9 Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle autorità fiscali di ciascun Art. 10 Le autorità fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicar Art. 11 1. La presente Convenzione sarà ratificata, per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente d Art. 12 La presente Convenzione resterà indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati con Art. 13 Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si trasferisco Art. 14 Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli pr Art. 15 Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono appli Art. 16 Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno degli Art. 17 Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere prog Art. 18 par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che Art. 19 par. 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazio Art. 20 par. 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire di comune accordo, Art. 21 Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda l'Ita Art. 22 par. 1. La presente Convenzione sarà ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal Presiden Art. 23 La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei du Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360