Art. 7 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

Art. 7

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

In vigore dal 23 apr 1958
Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente , sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Università libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224. I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente , sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.
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