Art. 6 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

Art. 6

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

In vigore dal 23 apr 1958
Salvo quanto disposto nei successivi per il personale insegnante e assistente della Facoltà di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Università libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università. Il personale insegnante della predetta Università libera è collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Università libera, è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianità di servizio di ruolo. Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.
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