Art. 5
LEGGE 13 marzo 1958, n. 254
In vigore dal 23 apr 1958
All'Università di Camerino e assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A ammessa alla presente legge.
I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.
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