Art. 2 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

Art. 2

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

In vigore dal 23 apr 1958
I contributi attualmente corrisposti dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali sono devoluti alla Università degli studi di Camerino. L'Università degli studi provvederà a stipulare con gli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.
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