Art. 16 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

Art. 16

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

In vigore dal 23 apr 1958
All'onore derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, previsto in lire 102.700.000, si farà fronte: quanto a lire 25.000.000 a carico del capitolo corrispondente a quello n. 285 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58; quanto a lire 77 milioni 700.000 a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, della parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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