Art. 14
LEGGE 13 marzo 1958, n. 254
In vigore dal 23 apr 1958
I professori universitari di ruolo, attualmente in servizio presso la anzidetta Facoltà di medicina veterinaria, sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Università statali secondo la loro anzianità di nomina.
I professori stessi sono assegnati a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine presso le Facoltà di medicina veterinaria, in soprannumero rispetto ai posti stabiliti nei rispettivi organici, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della Facoltà interessata e con il consenso dei professori.
Qualora l'assegnazione sia proposta in rapporto a disciplina affine a quella professata, dovrà essere altresì sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I posti in soprannumero di cui al comma secondo del presente articolo dovranno essere riassorbiti qualora i professori ad essi assegnati vengano trasferiti ad altra sede.
Qualora non intervenga proposta di assegnazione del professore ad altra Facoltà, il professore stesso è collocato nella posizione di disponibilità, ai sensi delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato, di cui all'art. 72 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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