Art. 10 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

Art. 10

LEGGE 13 marzo 1958, n. 254

In vigore dal 23 apr 1958
Al personale di ruolo dell'Università libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Università antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall' del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317. Al personale dell'Università suddetta si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell' della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario. Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni già liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato. L'Università di Camerino provvederà al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Università.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;254#art-10