Art. 2 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

Art. 2

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorità marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorità marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attività lavorativa. È tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.
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