Art. 17
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 1 mar 1960
Le domande di riscatto di cui agli devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;250#art-17