Art. 14 · LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

Art. 14

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all' sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità, purchè abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250#art-14